Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa intende affrontare alcune questioni delicate contenute nella legge 25 febbraio 1992, n. 210, e che ne rendono difficoltosa l'applicazione anche per gli operatori del diritto.
      Tale proposta di legge, infatti, intende colmare una lacuna dell'attuale normativa riguardante i soggetti danneggiati da vaccinazioni oltre che da trasfusioni e da somministrazione di emoderivati. A tal proposito, vale evidenziare che prevedendo l'erogazione dell'indennizzo a favore di tali sfortunati soggetti, il Parlamento ha senz'altro compiuto una scelta di civiltà, riconoscendo la responsabilità dello Stato qualora si verifichino tali danni. Questo riconoscimento non può però essere in alcun modo limitato dal fatto che siano imposti dei termini, peraltro piuttosto ristretti, per la presentazione della relativa domanda. Va infatti osservato che la legge n. 210 del 1992 non è assolutamente nota alla maggior parte dell'opinione pubblica perché non sufficientemente pubblicizzata, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'articolo 7 della stessa legge. Tanto più che nel nostro ordinamento vale il principio generale che ignorantia legis non

 

Pag. 2

excusat. Ciò infatti diventa una facile scusa per evitare allo Stato una doverosa responsabilità che non dovrebbe essere soggetta ad alcun limite temporale.
      Si intende, inoltre, con la presente proposta di legge, chiarire definitivamente un'altra importante questione che ad oggi è lasciata all'interpretazione del tutto discrezionale dei giudici, non essendo chiaro neppure a tali organi giudicanti quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della medesima legge n. 210 del 1992. Tale assoluta incertezza legislativa, determinata dal susseguirsi di normative del tutto imprecise sul punto, rischia di determinare una situazione ancor più dannosa per tali soggetti, che così diventano due volti sfortunati.
      L'ultima questione che vogliamo in questa sede affrontare riguarda l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, e in modo particolare la definitiva precisazione che la somma deve essere annualmente rivalutata. Si tratta in questo caso di un doveroso chiarimento, soprattutto laddove si consideri che tale argomento è stato ed è tuttora motivo di contestazione da parte dei legali delle pubbliche amministrazioni, mentre dovrebbe invece essere un dato incontestabile.

 

Pag. 3